Per le imprese (ma non solo)
Puoi contribuire alle diverse azioni di solidarietà alle quali Emmaus Italia assicura il proprio sostegno, sia in Italia che in altri Paesi del mondo. Ci teniamo a ribadire che queste donazioni in denaro sono utilizzate esclusivamente per azioni di solidarietà. Il funzionamento delle Comunità, infatti, è assicurato dal nostro lavoro di recupero del materiale usato.
Benefici della solidarietà… Approfittiamone!
Una delle maggiori agevolazioni contenute nel decreto legislativo 460 del 1997, in materia di onlus, è rappresentata dalla possibilità per chi effettua donazioni alle onlus di portare in detrazione tale “offerta” dal proprio reddito. Ricordiamo, in breve, modalità e termini della agevolazione.
Donazioni in denaro: Persone fisiche
Le persone fisiche possono detrarre dalla propria imposta il 19% dell’importo donato alle Onlus, fino ad un massimo di £ 4.000.000, con un beneficio massimo di £ 760.000.
La deducibilità è ammessa a condizione che il versamento dell’offerta alla Onlus avvenga mediante bonifico bancario, conto corrente postale, assegno bancario o postale, carte di credito. La deducibilità non è ammessa quando l’offerta è fatta in contanti.
Imprese e società
Posso detrarre dal proprio reddito imponibile un importo massimo di £ 4.000.000 o il 2% del reddito di impresa dichiarato. In questo caso, quindi, il limite di quattro milioni può essere anche superato.
Enti non commerciali
Anche gli enti non commerciali possono detrarre dall’IRPEG, fino al suo ammontare, il 19% dell’erogazione effettuata a favore di una Onlus.
Donazioni in natura: Imprese
Non si considerano destinate a finalità estranee all’impresa, e quindi non costituiscono per l’impresa, componente positivo di reddito, le cessioni a favore di onlus, di:
- prodotti alimentari e farmaceutici destinati ad essere eliminati dal mercato;
- altri beni alla cui produzione e scambio è destinata l’attività di impresa.
Nel limite di 2.000.000 di costo specifico la donazione di tali beni è considerata anche liberalità e quindi deducibile nei modi sopra descritti.
Tali cessioni gratuite di beni sono esenti anche ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 12 del DPR 633/72 come modificato dal DLgs 460/97.
Per tale agevolazione è necessario seguire le seguenti modalità:
- l’impresa donante deve effettuare prima della donazione, una comunicazione all’ufficio delle entrate a mezzo raccomandata. La legge non prevede modalità specifiche.
- la Onlus ricevente deve rilasciare dichiarazione di impegno ad utilizzare direttamente i beni per scopi istituzionali.
- l’impresa deve annotare nei registri IVA quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente. Ulteriori informazioni, anche sulle eventuali documentazioni a produrre agli uffici competenti, possono essere date da Emmaus Italia, su richiesta di quanti sono interessati.