Emmaus Fiesso Umbertiano

Donazioni

Per le imprese (ma non solo)

Puoi con­tri­bui­re alle diver­se azio­ni di soli­da­rie­tà alle qua­li Emmaus Italia assi­cu­ra il pro­prio soste­gno, sia in Italia che in altri Paesi del mon­do. Ci tenia­mo a riba­di­re che que­ste dona­zio­ni in dena­ro sono uti­liz­za­te esclu­si­va­men­te per azio­ni di soli­da­rie­tà. Il fun­zio­na­men­to del­le Comunità, infat­ti, è assi­cu­ra­to dal nostro lavo­ro di recu­pe­ro del mate­ria­le usato.

Benefici della solidarietà… Approfittiamone!

Una del­le mag­gio­ri age­vo­la­zio­ni con­te­nu­te nel decre­to legi­sla­ti­vo 460 del 1997, in mate­ria di onlus, è rap­pre­sen­ta­ta dal­la pos­si­bi­li­tà per chi effet­tua dona­zio­ni alle onlus di por­ta­re in detra­zio­ne tale “offer­ta” dal pro­prio red­di­to. Ricordiamo, in bre­ve, moda­li­tà e ter­mi­ni del­la agevolazione.

Donazioni in denaro: Persone fisiche

Le per­so­ne fisi­che pos­so­no detrar­re dal­la pro­pria impo­sta il 19% dell’importo dona­to alle Onlus, fino ad un mas­si­mo di £ 4.000.000, con un bene­fi­cio mas­si­mo di £ 760.000.

La dedu­ci­bi­li­tà è ammes­sa a con­di­zio­ne che il ver­sa­men­to dell’offerta alla Onlus avven­ga median­te boni­fi­co ban­ca­rio, con­to cor­ren­te posta­le, asse­gno ban­ca­rio o posta­le, car­te di cre­di­to. La dedu­ci­bi­li­tà non è ammes­sa quan­do l’offerta è fat­ta in contanti.

Imprese e società

Posso detrar­re dal pro­prio red­di­to impo­ni­bi­le un impor­to mas­si­mo di £ 4.000.000 o il 2% del red­di­to di impre­sa dichia­ra­to. In que­sto caso, quin­di, il limi­te di quat­tro milio­ni può esse­re anche superato.

Enti non commerciali

Anche gli enti non com­mer­cia­li pos­so­no detrar­re dall’IRPEG, fino al suo ammon­ta­re, il 19% dell’erogazione effet­tua­ta a favo­re di una Onlus.

Donazioni in natura: Imprese

Non si con­si­de­ra­no desti­na­te a fina­li­tà estra­nee all’impresa, e quin­di non costi­tui­sco­no per l’impresa, com­po­nen­te posi­ti­vo di red­di­to, le ces­sio­ni a favo­re di onlus, di:

  • pro­dot­ti ali­men­ta­ri e far­ma­ceu­ti­ci desti­na­ti ad esse­re eli­mi­na­ti dal mercato;
  • altri beni alla cui pro­du­zio­ne e scam­bio è desti­na­ta l’attività di impresa.

Nel limi­te di 2.000.000 di costo spe­ci­fi­co la dona­zio­ne di tali beni è con­si­de­ra­ta anche libe­ra­li­tà e quin­di dedu­ci­bi­le nei modi sopra descritti.

Tali ces­sio­ni gra­tui­te di beni sono esen­ti anche ai fini dell’IVA ai sen­si dell’art. 10, com­ma 1, n. 12 del DPR 633/72 come modi­fi­ca­to dal DLgs 460/97.

Per tale age­vo­la­zio­ne è neces­sa­rio segui­re le seguen­ti modalità:

  1. l’impresa donan­te deve effet­tua­re pri­ma del­la dona­zio­ne, una comu­ni­ca­zio­ne all’ufficio del­le entra­te a mez­zo rac­co­man­da­ta. La leg­ge non pre­ve­de moda­li­tà specifiche.
  2. la Onlus rice­ven­te deve rila­scia­re dichia­ra­zio­ne di impe­gno ad uti­liz­za­re diret­ta­men­te i beni per sco­pi istituzionali.
  3. l’impresa deve anno­ta­re nei regi­stri IVA quan­ti­tà e qua­li­tà dei beni cedu­ti gra­tui­ta­men­te. Ulteriori infor­ma­zio­ni, anche sul­le even­tua­li docu­men­ta­zio­ni a pro­dur­re agli uffi­ci com­pe­ten­ti, pos­so­no esse­re date da Emmaus Italia, su richie­sta di quan­ti sono interessati.